ART. 1 - DENOMINAZIONI SEDE
Si è costituita in Gradisca d'Isonzo una associazione Pro Loco denominata "GRADISCA D'ISONZO" con sede in Gradisca d'Isonzo (GO).
ART. 2 - SOCI
L'Associazione pro loco "GRADISCA D'ISONZO" accoglie come propri soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita associativa, cosi come regolata dal presente statuto.
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari.
Sono soci ordinari tutti coloro che versano regolarmente la quota annua fissata dall'Assemblea generale all'atto dell'approvazione del bilancio finale di previsione.
Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annua superiore a quella fissata dall'Assemblea generale.
Sono soci onorari coloro che si rendono benemeriti mediante il loro contributo morale e materiale per il raggiungimento degli scopi sociali.
I soci hanno diritto a partecipare alla assemblee, ad eleggere i membri degli organi dell'associazione e ad essere eletti.
Devono provvedere al versamento delle quote sociali annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 3 - SCOPI
Gli scopi dell'associazione pro loco "GRADISCA D'ISONZO" sono principalmente i seguenti:
a) unione ed indirizzo di tutte le forze intellettuali, economiche e sociali interessate allo sviluppo turistico di Gradisca d'Isonzo;
b) organizzazione e miglioramento delle attività turistiche locali, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, monumentali e paesaggistiche della località;
c) promozione di iniziative atte a favorire il movimento turistico della zona;
d) realizzazione di manifestazioni, spettacoli, convegni ed altre iniziative necessarie per la valorizzazione della località;
e) istituzione di uffici informazioni e realizzazione di materiale di propaganda e di quanto necessario per far meglio conoscere la località.
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE
L'ambito territoriale in cui opera l'associazione pro loco GRADISCA D'ISONZO è cosi determinato: Territorio Comunale di Gradisca d'Isonzo.
ART. 5 - DURATA
La durata dell'Associazione pro loco è illimitata.
ART. 6 - ENTRATE E SPESE
Le entrate dell'associazione sono date da:
a) la quote conferite dai soci;
b) i contributi di enti pubblici e di privati operatori;
e) le donazioni;
d) i proventi dalla gestione delle attività siano questi ricorrenti, siano occasionali.
Le uscite dell'associazione possono riguardare, oltre le spese ordinarie di funzionamento, soltanto spese connesse con le attività di cui al precedente articolo 3.
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci,
b) il Consiglio di Amministrazione,
e) il Presidente e il Vice Presidente,
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
e) il Segretario,
f) l'Economo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' peraltro riconosciuto il rimborso delle spese vive documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.
ART. 8 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA
I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria almeno due volte all'anno, la prima entro il 31 (trentuno) gennaio e la seconda entro il 31 (trentuno) maggio, per provvedere in particolare:
a) nel corso della prima assemblea: all'approvazione del Bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso;
b) nel corso della seconda assemblea: all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
Qualora sia possibile si procederà alla convocazione di un'unica Assemblea generale ordinaria, da tenersi entro il 31 (trentuno) gennaio per l'approvazione degli atti di cui alle precedenti lettere a) e b).
I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria, qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci in regola col pagamento delle quote sociali o almeno due terzi del Consiglio di Amministrazione.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualora sia presente almeno la metà dei soci; trascorsa mezz'ora, l'Assemblea è validamente costituita, in seconda con vocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere portato a conoscenza dei soci, anche a mezzo stampa, almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dovrà essere anche esposto nella bacheca sociale se esistente.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (metà più uno).
I soci possono intervenire personalmente ovvero a mezzo di un altro socio appositamente delegato, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, e che non potrà avere più di due deleghe;
gli enti o le associazioni sono rappresentati dal proprio Presidente o da persona dallo stesso appositamente delegata.
ART. 8/bis - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento della associazione.
Le deliberazioni che comportano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti.
Sullo scioglimento della società l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.
Per le modalità di convocazione, validità dell'assemblea straordinaria e per la rappresentanza dei soci, valgono le norme stabilite per l'assemblea ordinaria.
ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, e ciò in base alle decisioni che assumerà l'assemblea che andrà ad eleggerli.
E' eletto dall'assemblea generale ordinaria a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto e dura in carica 3 (tre) anni.
Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione tutti i soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Il consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.
Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria della associazione sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Assemblea generale con l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività; predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale; organizza l'attività amministrativa e statutaria della associazione.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre delegato ad emanare un regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'assemblea e per lo svolgimento delle elezioni degli organi sociali.
In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico per altri motivi, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, questi verranno surrogati dai soci non eletti che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nelle elezioni dei Consiglio di Amministrazione in carica.
Se viene meno, per qualunque motivo, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade e deve venire convocata l'Assemblea ordinaria, affinché provveda, entro 30 (trenta) giorni, alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri dello stesso Consiglio.
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione;
- ordinare il pagamento delle spese previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da due membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, dura in carica 3 (tre) anni.
Il Collegio dei Revisori verifica il conto consuntivo prima che questo venga presentato all'assemblea generale per l'approvazione.
In particolare deve accertare la corrispondenza dei dati esposti nel consuntivo con i dati risultanti dai documenti contabili dell'Associazione.
Il Collegio procede inoltre periodicamente, alla verifica della gestione contabile, dei movimenti di cassa e delle pezze giustificative delle spese; può inoltre partecipare alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico per altri motivi di un componente del Collegio dei Revisori, ad esso subentra colui il quale, tra i non eletti, ha riportato il maggior numero dei voti nelle elezioni del Collegio dei Revisori in carica.
Se viene meno, per qualunque motivo, tutto il Collegio dei Revisori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione di un nuovo Collegio dei Revisori.
ART. 12 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è scelto dal Consiglio di amministrazione tra i soci che per le loro capacità e competenze diano maggiore affidamento.
Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione. Cura inoltre la conservazione delle lettere arrivate e delle copie delle lettere spedite.
ART. 13 - ECONOMO
L'Economo è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i soci che per le loro capacità e competenza diano maggiore affidamento.
L'Economo cura la redazione e la conservazione degli atti contabili dell'associazione; è depositario della cassa sociale e provvede alla riscossione delle entrate e, su ordine scritto del Presidente, al pagamento delle spese.
ART. 14 - VERBALI
Delle riunioni dell'Assemblea generale è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due soci.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da due Consiglieri.
I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del segretario.
ART. 15 - ATTI CONTABILI - PROGRAMMI
Il bilancio di previsione e il programma di attività sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale.
Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate che si prevede di realizzare e tutte le spese che si prevede di dover sostenere nel corso dell'esercizio. Sono inoltre indicate, separatamente, tutte le somme rimaste da riscuotere e da pagare entro al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.
Nel programma di attività sono indicate ed illustrate le iniziative alle quali si intende dare attuazione con i fondi a disposizione. Per ogni iniziativa deve essere indicata la spesa prevista e la voce di bilancio cui la stessa farà carico.
Il conto consuntivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, verificato dal Collegio dei Revisori e quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.
Nel conto consuntivo sono indicate per ciascuna delle voci previste dal bilancio di previsione:
a) le somme previste;
b) le somme riscosse o pagate;
e) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) il totale degli accertamenti.
Il saldo della cassa è dato dalla differenza tra le somme riscosse e quelle pagate.
Il saldo di amministrazione è dato dalla differenza tra le somme accertate in entrata e le somme accertate in uscita.
L'eventuale saldo attivo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte a nuove iniziative o a maggiori spese soltanto dopo l'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea generale.
Le entrate riscosse e le spese pagate sono registrate in ordine cronologico su un apposito giornale di cassa tenuto dall'Economo.
Per ogni movimento di entrata e di uscita è indicata, con opportuni riferimenti numerici, la voce del bilancio cui lo stesso si riferisce.
L'Economo provvede al pagamento delle spese su ordine scritto del Presidente, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. All'ordine di pagamento devono essere allegati i documenti giustificativi della spesa.
Il Consiglio di Amministrazione è delegato a stabilire un regolamento per la gestione dell'economato.
ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente statuto possono essere deliberate unicamente dall'Assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato unicamente dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.
In caso di scioglimento dell'associazione i beni di questa acquisiti in qualsiasi forma ed in qualsiasi modo sono destinati al Comune di Gradisca d'Isonzo.